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Agricoltura Biologica

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MARCHIO COMMERCIALE
E/O NOME AZIENDA
NOME PRODOTTO
Prodotto biologico
Agricoltura UE
Regime di controllo CEE
Controllato da XXXX
Aut. D.M. MIPAF XXXX
Del XX/XX/XX
IT BIO XXX XXXX F XXXXXXX
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Il nuovo regolamento comunitario (Reg. CE 834/2007), entrato in vigore dal 1 gennaio
2009, ha avvicinato il linguaggio comune agli obblighi legislativi riguardanti
l'etichettatura. Oggi si parla, infatti, di "
prodotto biologico" e non più di "prodotto da agricoltura biologica", come
imposto dal vecchio regolamento (ove si voleva, probabilmente, enfatizzare il riferimento al
"processo" più che al "prodotto" in se). In ogni caso le vecchie etichette, stampate sulla base del
vecchio regolamento entro il 1° gennaio 2009, potranno essere utilizzate sino all'esaurimento
ma non oltre il 1° gennaio 2012.
L'etichettatura è regolamentata dall’articolo 23 e 24 del Regolamento
CE 834/2007 (le cui norme applicative sono indicate dai successivi
Regolamenti CE
889/2008
e
967/2008
). Nell’etichetta, a norma del d.lgs. 220/95 (di prossima modifica ma ancora
vigente) si devono indicare, oltre a tutte le diciture obbligatorie previste dalla
legislazione generale sull’e tichettatura dei prodotti alimentari: il nome e codice dell’Organismo
di Controllo autorizzato; il codice dell'operatore controllato; il numero di autorizzazione alla
stampa etichette rilasciato all'azienda dall'Organismo di Controllo, preceduto da "
F" per i prodotti freschi e "
T" per quelli trasformati; la dicitura "Organismo di Controllo autorizzato con
D.M. MIPAF n. .... del ....".
Dovrà, inoltre, essere presente la sigla " IT" che sta per Italia ed il suffisso BIO che precede il codice ministeriale di tre lettere dell'Organismo di Controllo.
Si precisa che l'uso del marchio comunitario di agricoltura biologica (adottato il 22 dicembre 1999) è facoltativo sino al 1° luglio 2010; dopo tale data sarà obbligatorio il nuovo marchio (l'Eurofoglia). Il marchio comunitario diventa obbligatorio sulle etichette dei prodotti biologici trasformati contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici certificati. I marchi nazionali e/o privati per i prodotti biologici possono essere aggiunti al marchio comunitario.
Assieme al nuovo marchio sarà necessaria indicare l'origine comunitaria o extra comunitaria degli ingredienti, utilizzando la dicitura «UE» o «non UE».
Attenzione: i prodotti che contengono oltre il 2% di incredienti «non UE» (es.: marmellate e confetture con zucchero di canna, prodotti da forno con grassi vegetali di cocco o di palma, biscotti al "Kamut", ecc.) dovranno essere etichettati con la dicitura «Agricoltura UE/non UE». Si potrà, quindi, omettere l’indicazione «non UE» solo quando l’i ngrediente interessato ha una incidenza inferiore al 2% del totale delle componenti agricole. L’ indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.